Donare...ma come fare?
In un’epoca di incertezza economica ed in cui la precarietà nei contratti lavorativi sembra essere diventata ormai la regola, capita spesso che siano i genitori, magari titolari di pensione, a decidere di supportare i propri figli in alcuni passaggi cruciali della loro esistenza, quali ad esempio nell’acquisto della propria abitazione oppure nell’acquisto della automobile o semplicemente mediante elargizione di somme di denaro.
La partecipazione alla vita patrimoniale dei figli è, tuttavia, spesso frenata dalla preoccupazione riguardante gli aspetti formali, giuridici e fiscali dell’atto e dalle conseguenze che una scelta non ponderata possa produrre in capo al donante, al donatario ed agli altri diretti interessati in fase successoria.
Cos’è la donazione
Intanto, possiamo sinteticamente definire la donazione come il contratto con cui un soggetto, il donante, trasferisce ad un altro soggetto, il donatario, un proprio bene o un diritto per puro spirito di liberalità, senza che sia previsto alcun corrispettivo. Trattandosi di un contratto la donazione necessita (tranne alcune eccezioni: vedi ad esempio la c.d. donazione obnuziale) dell’accettazione del donatario.
Quali le formalità
A pena di nullità, la donazione deve essere stipulata mediante atto pubblico notarile ed in presenza di due testimoni. Non è necessario tale formalismo unicamente per le c.d. donazioni di modico valore (ad esempio per la dazione di esigue somme di denaro, sebbene l'entità delle somme elargite debba essere sempre rapportata alla condizione economica del donante).
Così come nel caso di donazioni di beni mobili, se di “modico valore”, non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente la consegna del bene. Sono considerate di modico valore ad esempio le regalie fatte in occasione di compleanni, festività, ricorrenze. Ma anche in tali casi, è d'obbligo precisare, il valore del c.d. donatum deve sempre essere rapportato alle condizioni economiche di chi compie l'atto di liberalità. Nel silenzio della legge, infatti, secondo la prevalente giurisprudenza, la valutazione circa l’entità della donazione verrà effettuata sulla base di un criterio elastico, tenendo in considerazione la situazione economica e reddituale del donante: la donazione sarà di modico valore qualora non andrà ad incidere in modo significativo sul tenore di vita del donante stesso.
In relazione a casi di donazione di somme di denaro più consistenti, per le quali si vorrebbe procedere senza atto notarile, mediante semplice bonifico bancario, è bene sapere che tali donazioni sono da considerarsi nulle perché avvenute senza il necessario viatico formale ossia - come sopra detto - l'atto pubblico notarile con la presenza di due testimoni. Inoltre, le parti si espongono a rischi di controlli di regolarità fiscale o tributaria.
La donazione di beni immobili necessita sempre di atto pubblico notarile con il formalismo richiesto.
Quanto alle spese?
Oltre all’ onorario del Notaio, vi saranno da sostenere le spese collegate al pagamento delle imposte di donazione con aliquote che variano in ragione del grado di parentela più o meno stretto e con franchigie particolarmente elevate (un milione di euro per donazione tra parenti in linea retta e tra coniugi e centomila euro tra fratelli e/o sorelle). In caso di donazione di beni immobili, peraltro, saranno dovute anche le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale rispettivamente del 2% e dell'1% sulla rendita catastale rivalutata, a meno che il donatario possa avvalersi delle agevolazioni per l'acquisto della c.d. prima casa, e - in tal caso - sconterà dette imposte nella sola misura fissa di EURO 200,00).
Donazione e …impugnazione!
Un aspetto da tenere in particolare considerazione, quando si decide di procedere con una donazione è il fatto che, con essa si va a disporre, in vita, del proprio patrimonio anticipando di fatto gli effetti di una successione. Talvolta il ricorso alla donazione ha proprio lo scopo di suddividere prima del tempo le spettanze tra i futuri eredi, nel tentativo di arginare contrasti e fastidiose questioni familiari che potrebbero insorgere dalla lettura a posteriori di un testamento e/o comunque sia di prevenire potenziali liti tra eredi.
È importante ricordare che il nostro ordinamento tutela alcune tipologie di soggetti in ragione del loro particolare legame con il defunto, in particolare il coniuge, i figli e gli ascendenti del defunto stesso (cosiddetti legittimari) ai quali è riservata una quota di eredità (c.d. quota di legittima) di cui, pertanto, non si potrà disporre liberamente. Ne discende la possibilità in capo ad un c.d. legittimario che ritenesse di avere subito pregiudizio nelle proprie ragioni ereditarie a fronte di una o più donazioni lesive compiute in vita dal de cuius donazioni, di poter esperire in via giudiziale la c.d. azione di riduzione, volta - in estrema sintesi - al conseguimento dell’intera propria quota di legittima. Tale azione giudiziale potrà essere eventualmente proposta solo dopo la morte del donante stesso (entro dieci anni dall'apertura della successione) e non è possibile rinunziarvi prima del decesso di quest'ultimo. Una eventuale rinuncia preventiva all'impugnativa della donazione compiuta da coloro che potrebbero alla morte del donante essere considerati quali suoi legittimari, sarebbe - infatti - del tutto nulla. Si ritiene possibile, tuttavia, poter rinunciare (anche quando sia tuttora in vita il donante) alla c.d. azione di restituzione contro i terzi aventi causa dai donatari soggetti a riduzione e, in caso di donazione immobiliare, ciò agevolerebbe - e non di poco - la successiva circolazione e l'appetibilità commerciale dell'immobile donato. A tale ultimo proposito, vi è infatti da rilevare che, ove donatario abbia a sua volta trasferito a terzi la proprietà dell’immobile oggetto di donazione, i legittimari lesi (ove abbiamo positivamente esperito l'azione di riduzione) potranno esperire in via giudiziale l’azione di restituzione dell’immobile stesso contro i nuovi proprietari, nel caso (direi scontato) in cui il donatario non disponesse di altri beni su cui poter soddisfare le proprie pretese.
La donazione indiretta
Altra modalità mediante cui poter comunque realizzare lo scopo perseguito dal donante di arricchire un determinato soggetto, è quello di fare ricorso alla c.d. "donazione indiretta".
Costituiscono ipotesi di donazione indiretta ad esempio:
* la fattispecie, assai frequente, dell’acquisto di immobile abitativo da parte del genitore (che corrisponde direttamente il prezzo al venditore) con intestazione al figlio della proprietà dello stesso; è il caso - ad esempio - del c.d. contratto a favore di terzo;
* la vendita della casa dai genitori al figlio con remissione del debito derivante dalla corresponsione del prezzo;
* l'intervento del genitore nell'atto di compravendita immobiliare del figlio, al sol fine di corrispondere la provvista necessaria al pagamento del prezzo (o di parte di esso).
In tutti casi sopra citati, benché non si abbia una donazione sotto il profilo tecnico - giuridico, lo scopo liberale è comunque sia realizzato indirettamente attraverso il c.d. negozio mezzo (adempimento del terzo, remissione del debito etc.) e che, tuttavia, non necessita del rigoroso formalismo richiesto per l'atto di donazione. Sotto il profilo sostanziale, tuttavia, la donazione indiretta segue le medesime regole della donazione. Pertanto il beneficiario della liberalità, in sede di successione, dovrà imputare sulla propria quota quanto ricevuto in vita dal de cuius anche se tramite donazioni indirette.
Uno sguardo d’insieme
La semplicità ma al tempo stesso la complessità "del donare" impone una riflessione ponderata certamente a livello familiare, ma che non può, tuttavia, prescindere dal supporto tecnico - legale di un professionista altamente qualificato quale è, per l'appunto, il Notaio, che saprà prospettare ai propri clienti tutte le ipotesi ed i possibili sviluppi per garantir loro maggiore serenità e, soprattutto, affidabilità in ordine agli intenti liberali che essi vogliono realizzare
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